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Siamo un’associazione di volontari antifascisti che si propone di offrire assistenza sociale e legale ai migranti e persone con fragilità e disagio. Pensiamo che le migrazioni siano un fenomeno naturale, che esiste da sempre e che così deve essere trattato. Non come un’emergenza

La vera emergenza è la povertà e la solitudine in cui vengono rinchiusi gli ultimi. Noi vogliamo combattere contro questo. Vogliamo fare rete con tutte le altre associazioni presenti sul territorio, mettere in connessione, cercare soluzioni condivise. E soprattutto, vogliamo proteggere chi è solo, stanco ed emarginato. Vogliamo assicurargli giustizia, difendere i suoi diritti. E il nostro diritto ad avere una società più giusta, libera e di uguaglianza.

Primo Piano

Proroga scadenza permessi di soggiorno al 30 aprile 2021

Roma, 15 gennaio 2021 – Con Decreto-legge n. 2/2021 approvato il 14 gennaio  il Governo ha disposto la proroga ulteriore dei permessi di soggiorno fino al 30 aprile 2021.

La scadenza dei titoli di soggiorno, già portata fino al 31 gennaio 2021, viene quindi spostata di ulteriori tre mesi, con conseguente possibilità per i titolari di procedere al loro rinnovo dopo tale data.

Qui il testo dell’art. 3 bis co. 3 D.L. 125/2020, modificato dall’art. 5, D.L. 2/2021: “I permessi di soggiorno e i titoli di cui all’articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data”.

Inoltre, analogamente a quanto disposto con precedente proroga del 3 dicembre 2020, sono prorogati fino al medesimo termine anche:

a) i termini per la conversione dei permessi  di  soggiorno  da studio  a  lavoro  subordinato  e  da  lavoro  stagionale  a   lavoro subordinato non stagionale;

b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) i documenti di viaggio di cui all’articolo  24  del  decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di  cui  agli  articoli  28,  29  e  29-bis  del   decreto legislativo n. 286 del 1998;

f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari  di  cui  agli  articoli  27  e  seguenti   del   decreto legislativo  n.  286 del  1998,  tra   cui   ricerca,   blue   card, trasferimenti infrasocietari.

Per informazioni o consulenze contattateci via fb o per email.


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